L'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9 prevede che presso ciascuna Amministrazione Pubblica venga individuato il titolare del potere sostitutivo, stabilendo che decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato possa rivolgersi al titolare del potere sostitutivo il quale, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario [...]
L'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9 prevede che presso ciascuna Amministrazione Pubblica venga individuato il titolare del potere sostitutivo, stabilendo che decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato possa rivolgersi al titolare del potere sostitutivo il quale, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario
Il titolare del potere sostitutivo a. esercita il potere sostitutivo esclusivamente su formale scritta del cittadino; b. si avvale prevalentemente della struttura dell'ente già assegnata a ciascun Servizio; c. è chiamato a produrre una relazione annuale alla Giunta, entro il 30 gennaio di ciascun anno, qualora sia stato sollecitato ad intervenire da istanze del privato nell'anno di riferimento; d. svolge ogni altra funzione che l’ordinamento attribuisce al titolare del potere sostitutivo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA La richiesta può essere redatta anche utilizzando il modulo allegato e deve essere indirizzata al titolare del potere sostitutivo con una delle seguenti modalità: - per Posta Certificata (PEC): protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it - per posta ordinaria - per fax al n. 0521.622100 - direttamente presso l’URP del Comune di Noceto.
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO Segretario Generale del Comune di Noceto tel. 0521.622115 segretario@comune.noceto.pr.it